Violenza morale e addio contratto, addio Milan. Libero di andare, via. Questa volta il rapporto con i tifosi è compromesso in modo pesante. Avrebbe potuto prendere le distanze, dichiarare che le voci che lo riguardano sono infondate. Invece silenzio. Un silenzio che è stato letto come ammissione della verità, quella che ha fatto infuriare i tifosi.
Il rapporto tra Donnarumma e Milan è finito. Si rischierà un caso Cassano come accaduto alla Samp? Verrà bruciato? Certo, è anche vero che è giovane, che ha tante potenzialità, che è ancora presto definirlo come uno dei migliori portieri del mondo, perchè non lo è. Ma può divenirlo.
Per ottenere l'azione di annullamento del contratto con un rito civile ordinario ci vorrebbero anni, ma è chiaro a tutti che basta intentare la causa o solo minacciarla per compromettere per sempre i rapporti. Esiste anche la via del procedimento d'urgenza, che potrebbe portare ad un pronunciamento nel giro di poche settimane, se accolte le ragioni d'urgenza, che potrebbero esistere vista anche l'incombenza del mercato invernale, che è alle porte.
La giurisprudenza è chiara nell'affermare diversi principi in materia. Cass. n. 7394/2008:
Il contratto può essere annullato ai sensi dell'art. 1434 c.c. qualora la volontà del contraente sia stata alterata dalla coazione, fisica o psichica, proveniente dalla controparte o da un terzo, requisiti che non ricorrono ove la determinazione del lavoratore e la conseguente rinunzia ad una porzione dei compensi maturati sia stata provocata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza.
Cass. n. 8430/2000:
In tema di violenza morale, quale vizio del consenso invalidante, i requisiti previsti dall'art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, ed anche ad opera od iniziativa di un terzo. Requisito indefettibile è, tuttavia, che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere il consenso per il negozio del quale si deduce l'annullabilità e risulti di tale natura da incidere, con efficienza causale concreta, sulla libertà di volizione del soggetto passivo. Conseguentemente, non è di per sé sola riconducibile al timore prodotto da violenza altrui la rappresentazione interna di un pericolo di danno, anche se non conseguente ad un processo psicologico puramente interno e connessa, invece, a circostanze esterne, eventualmente riconducibili all'attività di terzi, che possono incidere sulla libertà di autodeterminazione.
Cass. n. 7844/1993:
La violenza per assurgere a causa di invalidità del contratto deve concretarsi nella minaccia attuale di un male futuro, dipendente in qualche modo dal comportamento dello stesso autore della vis compulsiva in quanto se la rappresentazione di un pericolo di danno non deriva dal comportamento del minacciante, bensì dalla considerazione di altre circostanze che sfuggono al dominio del medesimo, tale semplice metus ab intrinseco, ove anche incida sul processo formativo della volontà negoziale, facendo venir meno quella libertà di determinazione cui ogni contrattazione deve essere informata, non è idoneo ad invalidare il negozio
Cass. n. 4378/1974:
Il metus ab intrinseco, derivante dalla paura ispirata da uno stato di fatto oggettivo, non può essere causa invalidante di un negozio giuridico, occorrendo invece, a tal fine, che il timore provenga dall'esterno, ad opera di un soggetto che usi violenza o minaccia, sia esso l'altro contraente od un terzo; che, inoltre, la minaccia ingiusta sia tale da incidere sul processo di formazione della volontà così da fare venire meno questa libertà di determinazione cui deve essere informata ogni contrattazione.
Diversi principi che con le giuste prove, giuste ricostruzioni fattuali della vicenda potrebbero dare ragione al giovane portiere del diavolo.
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