Chi è causa del suo mal pianga se stesso”, recita un adagio tradizionale che si attaglia perfettamente alla grottesca vicenda della mancata disputa di Juventus-Napoli per l’assenza dei partenopei sul campo, il 4 ottobre scorso, con la conseguente sanzione della sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione irrogata alla Società Sportiva Calcio Napoli dal Giudice Sportivo e confermata dalla Corte Sportiva di Appello Nazionale, come ormai noto.

In base alla ricostruzione dei fatti operata dalla giustizia sportiva, la SSCN si è posta volontariamente nelle condizioni di non poter disputare la partita, e per tale ragione non può invocare a propria discolpa, come ha sostenuto nel suo reclamo, una causa di forza maggiore, secondo l’art. 55 del CGS, meritando così la sanzione irrogata.

L’antefatto
Il 27 settembre 2020 il Napoli gioca al San Paolo contro un Genoa privo di due titolari, risultati positivi al covid-19 nei due giorni precedenti, e ciò nonostante regolarmente in campo.
All’esito del primo giro dei tamponi di controllo, il 28 settembre risultano positivi al covid-19 altri 11 giocatori del Genoa, 5 dei quali schierati in campo il giorno prima.
In applicazione dei protocolli federali, anche la SSCN fa quindi effettuare un primo giro di tamponi alla squadra, che dà esito negativo per tutti. Il venerdì 2 ottobre, all’esito del secondo giro di tamponi, risulta invece positivo Zielinski e, all’esito del terzo giro di tamponi, sabato 3 ottobre, risulta positivo anche Elmas. Tra il 2 e il 3 ottobre il presidente della SSCN, Aurelio De Laurentiis, contatta personalmente il presidente della Juventus F.C., Andrea Agnelli, per chiedere il rinvio della partita in programma a Torino la sera del 4 ottobre, ricevendo risposta negativa, visto quanto stabilito dal Consiglio della Lega Serie A nella seduta del 30 settembre/1° ottobre, secondo cui il rinvio può essere concesso una sola volta in caso di almeno 10 giocatori positivi nella stessa squadra, mentre la partita viene rinviata automaticamente solo laddove una società, per le positività al covid-19 riscontrate, non possa disporre di almeno 13 giocatori, portiere incluso, da schierare in campo.

Il fatto (nella vulgata popolare) 
Tutti ricordiamo che la sera di sabato 3 ottobre 2020 vari organi di informazione riportano la notizia che la squadra del Napoli non era potuta partire per Torino, quando era ormai in aeroporto per prendere il volo charter, per l’improvvisa notifica del divieto di lasciare la quarantena impartito ai giocatori del gruppo squadra dalla ASL o, addirittura, dalla Regione. La stessa sera la Lega Serie A pubblica un perentorio comunicato in cui ribadisce che la partita prevista a Torino la sera del 4 ottobre si disputerà regolarmente. L’indomani la squadra del Napoli non parte per Torino e non si presenta sul campo. Il resto è storia.

Il “protocollo Covid FIGC”
Secondo la circolare del Ministero della salute del 18 giugno 2020, n. 21463, cui si richiama interamente la normativa federale per lo svolgimento delle partite in caso di giocatori positivi al covid, la ASL competente può consentire al gruppo squadra, cui appartiene un calciatore positivo, di uscire dalla quarantena e disputare la partita con quei calciatori che risultino negativi al tampone il giorno stesso dell’incontro.

Per favorire tale deroga – che ha consentito di completare lo scorso campionato e iniziare quello in corso – e continuare l’attività sportiva, le società professionistiche e la Lega hanno concordato una prassi per la quale l’isolamento fiduciario sia trascorso da tutto il gruppo squadra in una stessa struttura scelta dal club e comunicata alla ASL. Il motivo è duplice: così facendo, da un lato, poiché può essere complicato conciliare l’effettuazione del tampone nel giorno della partita con un’eventuale trasferta, vengono più facilmente considerati validi dalle ASL anche i test effettuati il giorno prima della partita, dato che tutto il gruppo squadra è isolato nella cosiddetta “bolla” e non corre il rischio di una successiva infezione prima dell’incontro, dall’altro la squadra può continuare ad allenarsi in gruppo.

Il fatto (come accaduto nella realtà e accertato dalla giustizia sportiva)
All’indomani della rilevata positività di Zielinski, già posto in quarantena obbligatoria, la SSCN ha messo in atto volontariamente una serie di comportamenti che hanno di fatto reso impossibile la presenza della squadra la sera del 4 ottobre all’Allianz Stadium di Torino, a prescindere da un divieto formale della ASL.

Ma andiamo con ordine.
Leggendo il provvedimento del Giudice Sportivo e la sentenza della Corte di appello federale (sulla base dei documenti acquisiti dalla Procura federale dalla SSCN), si scopre che il pomeriggio del 2 ottobre il responsabile medico della Società scrive una pec alla ASL Napoli 1 chiedendo chiarimenti in merito alle conseguenze dell’isolamento fiduciario del gruppo squadra e indicando come domicilio per l’isolamento stesso quello proprio di ciascun giocatore (e non un domicilio comune!). In replica a tale pec, la ASL Napoli 1 chiarisce che la responsabilità nell’attuare i protocolli previsti dalla FIGC per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 cade in capo alla SSCN e non alla ASL stessa, restando in attesa dei dati anagrafici dei giocatori positivi per poter procedere al tracciamento dei relativi contatti stretti. Il giorno dopo, 3 ottobre, con pec delle 16:53 la ASL Napoli 1, ricevuti i dati, comunica quindi alla SSCN l’elenco dei contatti stretti dei positivi, individuati per quanto interessa negli altri giocatori del gruppo squadra, ricordando la necessità dell’isolamento fiduciario degli stessi (in domicilio allo stato non precisato) e richiamando espressamente la SSCN al rispetto della circolare ministeriale n. 21463 del 18 giugno 2020, destinata proprio alle modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi di Covid-19 riferite al particolare contesto dell’attività agonistica di squadra professionistica, e che prevede l’effettuazione di tamponi nel giorno della partita per consentire ai giocatori negativi di scendere in campo, come visto. Nello stesso giorno, alle 16:03, la ASL Napoli 2, per i casi di propria competenza territoriale, notifica via pec alla SSCN il divieto per i contatti stretti dei positivi, ossia sempre gli altri giocatori del gruppo squadra, di lasciare il territorio nazionale. Con una semplice mail delle 18:25 di sabato 3 ottobre, poi, sempre a seguito di un’ennesima richiesta di chiarimenti (??) da parte del medico della SSCN, il Vice Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Campania (che non ha alcuna competenza in materia sanitaria…) si limita a ribadire l’obbligo di isolamento fiduciario dei contatti stretti nel domicilio indicato alla competente ASL. Sulla base di queste sole comunicazioni la SSCN annulla il volo charter per Torino, originariamente in partenza da Capodichino alle 18:30 e già posticipato, e annulla pure i tamponi già prenotati per l’indomani 4 ottobre, giorno della partita.

Fino a questo punto, non solo non sussiste alcun divieto formale (nemmeno lontanamente integrante un provvedimento legalmente dato dall’autorità ai sensi dell’art. 650 c.p.) alla trasferta a Torino, ma abbiamo tutti comportamenti che – secondo la Corte federale – denotano una chiara volontà della SSCN preordinata al fine di non disputare la partita (il cui rinvio, peraltro, era già stato chiesto ufficiosamente da De Laurentiis ad Agnelli): la reiterata e ingiustificata richiesta di “chiarimenti”, addirittura fino all’ora già stabilita per la partenza, anche ad organi del tutto estranei all’applicazione della normativa sanitaria in materia di profilassi per il Covid-19 circa le conseguenze dell’isolamento fiduciario del gruppo squadra; l’annullamento del volo sin dalla sera prima dell’incontro; e, soprattutto, l’annullamento dei tamponi nel giorno gara, unica reale condizione posta dalla circolare ministeriale per la disputa della partita in deroga alle norme sulla quarantena.

A ciò deve aggiungersi la violazione della prassi applicativa della circolare ministeriale, laddove la SSCN non ha indicato alla ASL un domicilio comune per l’isolamento fiduciario del gruppo squadra, rimandando invece tutti a casa.

Questo essendo il quadro dei comportamenti messi in atto dal Napoli, a) non avendo attuato l’isolamento fiduciario del gruppo squadra in un domicilio comune (domicilio che guarda caso sarà indicato nel centro sportivo di Castelvolturno solo il 5 ottobre dalla SSCN); b) non essendo partiti per Torino il 3 ottobre per scelta propria e non a causa di un formale ed espresso divieto dell’autorità; c) non avendo provveduto ad effettuare i tamponi nel giorno della gara, è chiaro che, a seguito dell’ennesima richiesta di chiarimenti inoltrata il 4 ottobre alla ASL Napoli 2 – e dopo aver inutilmente e formalmente chiesto il rinvio della partita alla Lega Serie A – la stessa ASL, con nota inviata solo alle 14:13 dello stesso 4 ottobre, sancisce l’inevitabile inapplicabilità della circolare ministeriale del 18 giugno 2020, ritenendo non più sussistenti le condizioni che consentano lo spostamento in sicurezza del gruppo squadra.

L’inevitabile verdetto
Questi essendo i fatti accertati, la sanzione irrogata è giusta e corretta, risultando evidente che la SSCN non si è comportata secondo lealtà, correttezza e buona fede, avendo violato più volte in maniera volontaria il protocollo federale preordinato alla disputa delle partite in caso di giocatori positivi al covid-19, e facendo così in modo di vedersi vietare alla fine la trasferta.

È vero infatti che, anche dopo non aver colpevolmente costituito la cd. bolla per l’isolamento fiduciario del gruppo dopo la positività di Zielinski (e di Elmas), la squadra ben poteva partire alla volta di Torino e ben poteva effettuare i tamponi il giorno della gara, ottenendo così il nulla osta alla partita per i giocatori negativi, com’era già avvenuto, e come avviene tuttora per tutte le altre squadre della serie A.

Il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, che può limitarsi solo a un controllo di legittimità della sentenza della Corte di appello federale, ma non può procedere a un diverso accertamento dei fatti, se ciascuno rispetterà il ruolo proprio attribuitogli dalle norme poste dal CGS, sarà rigettato, con buona pace del novello Trump De Laurentiis.