Vediamo bene insieme tutte le motivazioni della sentenza, che recitano:

A) MOLE DI PROVE IMPRESSIONANTE - bla bla bla bla..."I bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) semplicemente non sono attendibili"
B) MANIPOLAZIONE 
- bla bla bla bla... "o addirittura manipolatori delle fatture"
C) 'SISTEMA FRAUDOLENTO IN PARTENZA' - bla bla bla bla... "assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza"
D) 'TUTTI SAPEVANO'
  - bla bla bla.. "colpisce la pervasività ad ogni livello della consapevolezza della artificiosità del modus operandi della società stessa"
B2) 'A PENNA' - bla bla bla... "operazioni operate da
 alcuni dirigenti della Juventus che si sono spinte sino ad intervenire correggendo 'a penna' le fatture ricevute dalla controparte"
D2) LIBRO NERO
 - bla bla bla.. "sul quale vi si tornerà oltre più diffusamente, visto che scopo del processo sportivo non è, evidentemente, inferire la consumazione di eventuali fattispecie di illecito a carattere penalistico"

Ora, lette le motivazioni, possiamo finalmente dare TUTTI un nostro rapido giudizio su di esse, ed ecco qui la mia opinione a riguardo: 
- Punto A): "bilanci semplicemente non attendibili", questo davvero non mi sembra un dato di fatto, ma appare molto più come una semplice opinione, o presupposizione piuttosto, in quanto appare come l'idea che il procuratore si è fatto ma, da quello che so e da quello che vedo, il procuratore tutto è tranne che un contabile! A mia opionione è dunque una conclusione probabilmente fuorviata, che parte da presupposti quantomeno distorti o comunque visti da un punto di vista distorto "di presunzione di malafede da parte della Juventus", cosa dalla quale mi permetto di dissentire in todo, poichè trattasi di una società centenaria ed onorevole, che tra l'altro è quotata in borsa! Se davvero cosi fosse, infatti, un processo penale sarebbe già stato aperto prima ancora di quello sportivo! La borsa non perdona (ed ha controlli molto piu stretti e severi di quelli che pensano in procura!)...
-Punto B e B2): sembrano 2 punti diversi tra loro, ma attenzione, entrambi i punti partono dall'unica prova della "fattura corretta a penna". Esaminiamo i fatti a riguardo: la Juventus riceve dal Marsiglia una fattura di 8 milioni per l'acquisto di Akè, ma i Francesi scrivono sulla stessa fattura delle cose che la Juventus ritiene di dover correggere, poichè alcune sono del tutto errate (come ad esempio l'indirizzo legale della Juventus stessa) ed altre sembrano invece, sempre secondo Juventus, espresse in modo errato (ad esempio come la scritta "compensata" su tutte e 3 le rate da pagare per il saldo della fattura stessa).
Da qui la Juventus considera pertinente chiedere al Marsiglia di poter avere come causale della fattura, più semplicemente, la sola dicitura: "tale debito è per il calciatore Akè, come nell'articolo 21 dell'accordo sottoscritto in data 27/01/21", per poter andare poi a compensare il saldo della stessa, eventualmente, solo in un secondo momento, con la fatturazione che la Juventus dovrà emettere per la vendita di Tongya.
Da qui la Juventus ha deciso di mostrare al Marsiglia le correzioni che riterrebbe opportune, scrivendogliele direttamente a penna sulla fattura stessa, come esempio, esattamente così per come dovrebbero essere riportate secondo loro opinione, sulla nuova fatturazione. Il Marsiglia sembra però storcere il naso e chiede di mantenere invece la dicitura "a compensazione" sulle tre rate. 
(PS: tra l'altro, se fossero state già compensate in unica soluzione non avrebbe proprio alcun senso suddividere il pagamento in 3 rate! Qui la Juventus ha proprio ragione sul fatto che ci sia qualcosa di "stonato" in fattura!).

Da qui deriva l'accusa del procuratore, che vede in questo "un chiaro tentativo da parte di Juventus di occultare il fatto che si trattasse di una permuta piuttosto che di 2 operazioni distinte", ed infatti condanna la Juventus citando lo "IAS38", paragrafo 45 (Permute di attività: Una o più attività immateriali possono essere acquisite in cambio di una o più attività non monetarie o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. La seguente considerazione fa riferimento semplicemente a uno scambio di un'attività non monetaria con un'altra, ma si applica anche a tutti gli scambi descritti nella frase precedente. Il costo di tale attività immateriale è valutato al fair value (valore equo) a meno che a) l'operazione di scambio manchi di sostanza commerciale, o b) né il fair value (valore equo) dell'attività ricevuta né quello dell'attività ceduta sia misurabile attendibilmente. L'attività acquistata è valutata in questo modo anche se l'entità non può stornare immediatamente l'attività ceduta. Se l'attività acquistata non è valutata al fair value (valore equo), il suo costo è commisurato al valore contabile dell'attività ceduta.

Personalmente credo che in questo "paragrafo di legge" sia evidentemente che si parli più di "una possibilità" che di un "obbligo" (*Una o più attività immateriali possono essere acquisite in cambio di...), letto con molta attenzione tale paragrafo infatti, sono ancor più portato a pensare che siano proprio le società stesse a poter liberamente "decidere contabilmente", di volta in volta, se considerare un'operazione che si rivela poi doppia in dare e avere (in entrata ed in uscita) come semplice permuta o considerarle invece come operazioni distinte! Se cosi non fosse non ci sarebbe motivo ad esempio, dell'esistenza di una seconda legge che permette di poter compensare anche delle operazioni che sono totalmente slegate, infatti legislativamente è possibile e lecito "compensare" anche operazioni che sono disgiunte e separate tra loro! In poche parole il paragrafo 45 dice solo che si ha la possibilità legale di effettuare "una permuta" (senza compiere con questo nessun infrazione), ma non che quando ci sono 2 operazioni tra le parti (una in entrata ed una in uscita) debbano per forza essere considerate tali! Quindi: anche ipotizzando che la Juve avesse voluto davvero  "nascondere" che era uno scambio, dov'è esattamente il reato?

Vero che il fatto di non procedere con una semplice permuta ci permette di avere un maggiore impatto "positivo" sul bilancio odierno, ma contemporaneamente crea lo stesso esatto impatto "negativo" nel bilancio futuro! Difatti non possiamo e non dobbiamo dimenticare che facendo due operazioni distinte (che è normalmente lecito fare, sia ben chiaro), oltre che permetterci di creare la plusvalenza sulla vendita di Tongya, ci sta contemporaneamente creando un debito triennale di pari impatto per l'acquisto di Akè, dov'è quindi il reale guadagno illecito? 

Tutto ciò non dovrebbe mai essere considerata una plusvalenza "falsa o fittizia" (poichè in effetti Tongya è stato davvero venduto!), ma bensi una semplice "forzatura" del sistema per poter ammortizzare la spesa dell'acquisto di Akè in 3 anni.
Mi spiego meglio: in uno scambio del genere creo si una plusvalenza "odierna" di 5,5 Milioni semplicemente mettendo a bilancio un +8 della vendita di Tongya e contemporaneamente solo un -2,5 (prima rata) per l'acquisto di Akè (ed è qui che il procuratore ci ha visto "il marcio"), ma ci si dimentica che l'indomani (cioè l'anno successivo) si avrà comunque un'altra rata di -2,5 per lo stesso Akè da dover fronteggiare (il che creerà una perdita in quel bilancio) ed ancora una nuova rata di altri -3 nell'anno successivo (e quindi una nuova perdita anche nel bilancio seguente) ... in poche parole nel giro di 2 anni tutto si pareggia in fondo! Perchè questo non è stato preso in considerazione dal Procuratore?? Se poi si vuole continuare davvero a considerare a tutti i costi questo tipo di plusvalenze un "falso", sarebbero di conseguenza false anche le perdite degli anni sucessivi??... Non avrebbe alcun senso!

- Punto C): "assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza". Questo punto mi sembra davvero fazioso! Se lo diamo davvero per buono, allora diventerebbe davvero troppo semplice di poterlo ri-dire di qualunque altro club sportivo del Mondo: infatti ad oggi non esiste nell'universo nessun tipo di metodo di valutazione nelle operazioni di scambio (o di calciomercato che sia), quindi perchè mai la Juventus dovrebbe essere l'unica a doverne adottare uno tutto suo in specifico?!? Dal mio punto di vista il calciomercato è davvero molto più semplice di come lo intende la procura, è un pò come un'asta per un'oggetto sognato (o comunque voluto): l'articolo desiderato infatti, non potrà mai avere nessun altro valore se non quello che saresti disposto di pagare per poterlo avere! Non esiste un'altro vero metodo di paragone per dare una "quotazione" ad un sogno o ad un desiderio, e non potrà mai esisterne uno! (Quando ad esempio il PSG ha voluto Neymar a tutti i costi, è intervenuto addirittura lo stato del Quatar in suo aiuto, ed hanno messo sul piatto qualcosa come 222milioni!!! Con quale cavolo di crisma potrebbe mai essere stato valutato?? Me lo spiegate per favore?!) ... e poi considerare addirittura fraudolento il "dare un valore X anzichè Y" alla compra-vendita di un qualsivoglia giovane, fa davvero ridere! Finchè non vi sarà una legge o almeno un criterio a riguardo, tutto ciò (anche se sgradevole) ad oggi è e resterà comunque perfettamente lecito!

- Punto D): "tutti sapevano" Visti i precedenti punti e nonostante che per molti tesserati della società (che cominciavano finalmente ad aprire gli occhi) questa cosa stava diventando altrettanto sgradevole di come lo sia stato per me e per chiunque guardava dall'esterno, la "cosa" continua a NON costituire reato ad oggi, poiché non ancora minimamente regolamentata! Davvero quindi dovrebbe pagare la Juve e solo la Juve per una crepa che ha il sistema? In quella "crepa" sono molti quelli che ci hanno "sbirciato dentro" e che ne hanno approfittato, magari piu silenziosamente, ma se ciò diventasse davvero un illecito per la Juve, allora comincerebbero a cadere davvero molte, ma molte teste, ed anche alcune di illustri! (come Napoli, Barcellona, Real, City, United, Inter, ecc ecc...)

- Punto D2): "LIBRO NERO sul quale vi si tornerà oltre più diffusamente" Che senso ha inserirlo senza motivarlo?! Tanto per fare numero e dare una parvenza di credibilità al Punto A?! ..allora parliamo quando finalmente vi si tornerà oltre, visto che ad oggi non avrebbe alcun senso!

- Per concludere: In Italia le intercettazioni per legge non sono prove concrete, ma semplici indizi o prove indiziarie (che dir si voglia). In una trascrizione infatti, si può tranquillamente stravolgere il senso di un frase con una semplice punteggiatura errata, ed ecco qui che un "parere" può sembrare un giudizio inappellabile, un qualsivoglia punto di vista personale addirittura una confessione, un pensiero momentaneo una considerazione definitiva, e cosi via dicendo... Molte frasi possono anche essere facilmente re-interpretabili a piacimento, come ad esempio "la carta che non deve esistere" può significare qualsiasi cosa o niente, può significare ad esempio anche un semplice progetto futuro che non si vuole divulgare o magari qualcosa che non si vuole semplicemente rendere pubblico... (visto che c'erano delle perquisizioni in corso, la paura era legittima!).

Poi un giorno provate magari a registrarvi mentre parlate al telefono con qualsiasi dei vostri amici, ri- ascoltatevi dopo qualche tempo, e vedrete che voi stessi potreste essere equivoci o equivocati, ed è proprio per questo che nessuna intercettazione potrà mai essere una prova concreta!