Come noto, nel 2015 la FIFA decise di abolire la figura degli “agenti FIFA” con l’entrata in vigore del “Regulations on Working with intermediaries [1]” e attribuì alle federazioni nazionali di tutto il mondo, la possibilità di stabilire o meno un esame per l’ottenimento della licenza di agente nazionale.
Alcune delle conseguenze della cosiddetta “deregulation” sono state le seguenti: da una parte, l’enorme differenza regolamentaria tra paesi, poiché alcune federazioni (come in Francia o in Italia) esigono il superamento di due o più esami per i candidati “procuratori”, mentre altre federazioni (in Olanda, Portogallo, Inghilterra, Spagna), richiedono solo il pagamento di una tassa. D’altra parte invece, la decisione di sei anni fa ha causato un’enorme confusione in materia di agenti, amplificata in gran parte dai mezzi di comunicazione che, invece di favorire notizie certe, hanno aumentato il caos intorno ai procuratori.
A titolo di esempio, si segnala la querelle riguardante il rinnovo [2] del contratto di Paulo Dybala, attaccante argentino della Juventus.

Nel corso dell'ultimo anno, la stampa italiana e internazionale [3] ha posto l'epicentro dell'operazione di mercato nell'agente di Dybala, Jorge Antun, che però non risulta registrato né in Italia [4] né in Argentina [5]. Eppure, nei passati mesi estivi si aspettava con ansia l'arrivo di Antun a Torino poiché, secondo la stampa, soltanto con la presenza fisica di quest’ultimo le trattative avrebbero avuto un lieto fine. Nelle ultime settimane si è arrivati perfino ad affermare che i continui rinvii del rinnovo di Dybala, il cui prolungamento del contratto tarda ancora ad arrivare, siano stati causati dalla lentezza dei tempi amministrativi necessari ad Antun per ottenere il titolo di agente [6] FIFA [7]. Epperò, tale titolo, non esiste dal 2015 quindi Antun non potrebbe mai ottenere il titolo di agente FIFA poiché attualmente inesistente: semmai potrebbe conseguire la licenza di agente FIGC.

L'attuale regolamento degli agenti FIGC definisce come un obbligo per il calciatore quello di rivolgersi esclusivamente ad agenti iscritti nel registro nazionale e il dovere, gravante sempre sul calciatore, di verificare nell'area pubblica del registro, prima (!) di conferire l'incarico all'agente, che quest'ultimo sia regolarmente iscritto[8]. Anche le società italiane sono tenute a rivolgersi soltanto ad agenti regolarmente iscritti [9], ed inoltre, ai sensi dell'articolo 21, c.7. [10], il contratto di rappresentanza sottoscritto da un soggetto non iscritto nel registro nazionale del CONI e nel registro della FIGC, è nullo di pieno diritto. Pertanto, ad oggi, se Dybala firmasse finalmente il rinnovo, sarebbe impossibile per Antun sottoscrivere il contratto di Dybala in quanto agente non registrato in Italia, nemmeno come agente domiciliato [11].

Vien da sé quindi interrogarsi su chi realmente firmerà il contratto del calciatore e perché la stampa conceda tanto spazio ad una persona estranea all'ordinamento sportivo. È possibile ipotizzare che nel caso del rinnovo di Dybala, Antun agisca come agente fittizio aiutato da altri “procuratori” regolarmente iscritti e che costituiscono il cosiddetto entourage del giocatore. Ciò non toglie che le federazioni nazionali dovrebbero intervenire per garantire la certezza giuridica dei regolamenti federativi, tutelare il sistema calcistico ed evitare la diffusione di notizie non veritiere, specie nei casi di telenovele calcistiche come quella del rinnovo di Dybala. Allo stesso modo, i mezzi di comunicazione dovrebbero pubblicizzare gli agenti effettivamente coinvolti e che possono realmente firmare i contratti in quanto debitamente registrati. Infine la società coinvolta, in questo caso la Juventus, non avrebbe dovuto concedere spazio al presunto agente di Dybala, definito più volte come “procuratore”, dagli stessi dirigenti bianconeri.

A giugno 2022 è prevista l’entrata in vigore del nuovo regolamento FIFA sugli agenti: da quel momento sarà possibile (ora sì) ritornare a parlare degli agenti FIFA che, si presume, prenderanno il posto degli attuali agenti nazionali. Con il nuovo regolamento si auspica una maggiore trasparenza e semplicità della gestione del sistema agenti, anche dal punto di vista dell’informazione. Se invece nemmeno con il nuovo regolamento FIFA verrà garantita la certezza delle notizie relative al settore degli agenti, allora ci saranno sempre personaggi estranei all'ordinamento sportivo che, essendo conosciuti come agenti di calciatori, saranno fonte di confusione nel sistema calcistico e nell'opinione pubblica, ergo nei tifosi.

Silvio Bogliari

 

 

[1] Art. 11 Regulations on Working with the intermediaries: “Queste disposizioni, che sono state approvate dal Comitato Esecutivo della FIFA il 21 marzo 2014, sostituiscono il regolamento sugli agenti dei giocatori modificato da ultimo il 29 ottobre 2007 ed entrano in vigore il primo aprile 2015”.

[2]F. Della Valle, “L’agente di Dybala: Paulo via? Falso, è felice alla Juve e lavoriamo per il rinnovo”, in https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Juventus/18-08-2020/dybala-via-juve-completamente-falso-parla-agente-argentino-3801260375464.shtml

[3]Agencia Efe, “Dybala, a punto de renovar hasta 2025 con la Juventus”, in https://www.marca.com/futbol/liga-italiana/2021/10/05/615c139c22601d2e6e8b45d5.html

[4] https://www.figc.it/media/151714/rf-sezione-agenti-sportivi-22-11-2021.pdf

[5] https://www.afa.com.ar/upload/reglamento/Lista%20de%20intermediarios%2014%20de%20Agosto%202019.pdf

[6]N. Balice, “Juve, il rinnovo di Dybala è blindato: ecco cosa c’è dietro i continui rinvii”, in https://www.calciomercato.com/news/juve-il-rinnovo-di-dybala-e-blindato-ecco-cosa-c-e-dietro-i-cont-25693

[7]“Dybala, rinnovo infinito: l’accordo c’è, ma la Juve non vuole distrazioni. E Antun…”, in https://www.calciomercato.com/news/dybala-rinnovo-infinito-l-accordo-c-e-ma-la-juve-a-gennaio-non-v-90412

[8] Art. 17. Diritti e obblighi del calciatore: “1. Ove il calciatore intenda avvalersi dei servizi di un agente sportivo, per le finalità di cui all’art. 1, comma 2 del presente Regolamento, deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al registro nazionale. 2 È dovere del calciatore verificare, nell’area pubblica del Registro nazionale, che l’agente sportivo sia regolarmente iscritto prima di conferirgli il relativo incarico ai sensi dell’art. 21 del presente Regolamento. [3….]. 4 Ove il calciatore si sia avvalso dell’opera di un agente sportivo, deve assicurarsi che il nome dello stesso sia indicato sul contratto di prestazione sportiva”.

[9]Art. 18 Diritti e obblighi della società sportiva: “Ove la società sportiva intenda avvalersi dei servizi di un agente sportivo, per le finalità di cui all’art. 1, comma 2 del presente Regolamento, deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro nazionale. E’ dovere della società verificare, nell’area pubblica del Registro nazionale, che l’agente sportivo sia regolarmente iscritto prima di conferirgli il relativo incarico ai sensi dell’art. 21 del presente Regolamento”.

[10]Art. 21, c. 7., i contratti di mandato degli agenti sportivi: “Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall’art. 348 del codice penale, il mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale è nullo.”

[11] https://www.figc.it/media/150292/rf-elenco-degli-agenti-sportivi-domiciliati-09-11-2021_.pdf