Gli agenti stabiliti del registro CONI

Lo scorso giovedì 7 marzo si è tenuta la prima sessione d’esame generale per i candidati ad agenti sportivi, istituita dalla nuova regolamentazione entrata in vigore con la legge n.205 del 27 dicembre 2017: con la riforma è stato introdotto il “Registro Nazionale degli Agenti Sportivi” presso il CONI, a cui dovranno essere obbligatoriamente iscritti tutti coloro che vogliano realizzare l’attività di agente sportivo nell’ambito di una o più federazioni professionistiche. Tanto l’art.1, c.373 della citata legge, così come il D.P.C.M del 23 marzo 2018 e il “Regolamento CONI degli agenti sportivi” adottato con deliberazione n.1596 del 10 luglio 2018, stabiliscono una particolarità del nuovo regime degli agenti sportivi, conosciuti anche come procuratori, ovvero quella degli “agenti sportivi stabiliti”.

Il “Regolamento CONI degli agenti sportivi” decreta[1]che il nuovo registro tenuto presso il CONI sarà composto di due sezioni, quella degli agenti sportivi, in cui saranno iscritti tutti i candidati italiani che avranno superato l’esame e la sezione degli “agenti sportivi stabiliti”. Questa sezione è costituita dagli agenti sportivi provenienti da altri paesi dell’Unione Europea abilitati all’esercizio della professione di agente in un altro Stato membro, visto che dal 2015, ogni Federazione Nazionale e non più la FIFA, può decidere autonomamente se stabilire un esame oppure richiedere solamente il pagamento di una tassa annuale da versare alla federazione nazionale corrispondente.

In Italia, con la nuova normativa e con la sezione degli agenti sportivi stabiliti, si permette agli agenti comunitari di esercitare l’attività in Italia, senza però dover sostenere l’esame di abilitazione da agente sportivo come tutti gli altri candidati italiani, o come deve fare un cittadino italiano se vuole ottenere il titolo in un altro paese europeo.  In base alla nuova normativa, un candidato italiano (o comunitario che non sia registrato in una federazione nazionale estera) deve sottoporsi ad una prova generale scritta e orale presso la sede del CONI, e, ad una prova scritta specifica presso la federazione di suo interesse, che potrebbe essere la Federazione Italiana Nuoto, la Federazione Italiana Golf o la Federazione Ciclistica Italiana oltre ovviamente, alla FIGC. Tuttavia, coloro che hanno conseguito il titolo prima del 31 marzo 2015, e che sono tristemente saliti alla ribalta delle cronache calcistiche, non dovranno sottoporsi al nuovo esame abilitante, o meglio ai nuovi esami, visto che proprio il Regolamento CONI li mantiene in vigore.

La presenza della sezione dedicata agli “agenti stabiliti” comporta due conseguenze, che potremmo anche definire delle scappatoie giuridiche. Infatti, tutti coloro che non volessero cimentarsi con il nuovo esame italiano, leggendo il regolamento del CONI, possono trovare una facile alternativa, proposta dall’ordinamento sportivo italiano stesso: pagando per ottenere il titolo da agente in un paese comunitario, ad esempio in Olanda, dove la Federazione calcistica nazionale (KNVB) non prevede l’esame, il cittadino italiano può richiedere l’abilitazione in Italia.

L’altra conseguenza negativa e non paritaria, è quella che permette ai cittadini di altri paesi comunitari di richiedere la convalidazione per esercitare in Italia, con la condizione di aver ottenuto almeno cinque incarichi all’anno per tre anni consecutivi: tuttavia, i cittadini comunitari non dovranno sottoporsi ad esame[2], contrariamente ai cittadini italiani, richiedendosi solamente, ai fini della convalidazione, il pagamento di 250 € alla Federazione professionistica italiana di interesse.

Come facilmente immaginabile, le federazioni calcistiche degli altri paesi comunitari non sono così flessibili. In Francia si richiede ai candidati comunitari una conoscenza della lingua francese come stabilito dall’art.4.1[3] del “Règlement des agents sportif” della Federation Française de Football; in Italia al contrario, non viene richiesta ai candidati comunitari una conoscenza dell’italiano, criterio palesemente minimo per poter trattare con i clubs italiani o tutelare gli interessi e i diritti dei giocatori italiani. In Portogallo la licenza da agente viene conferita da una Commissione federativa che, verosimilmente, controllerà anche la conoscenza della lingua portoghese. In Spagna il colloquio per ottenere la licenza, che può essere anche un colloquio telematico, per i tutti i candidati può avvenire solo in spagnolo e, in ogni caso, l’esame orale deve essere sostenuto da qualsiasi candidato, a prescindere dal paese di provenienza.

È passato molto tempo dalla controversia Donà contro Mantero, risolta con sentenza della Corte di Giustizia Europea nel 1976. La sentenza ebbe ad oggetto una controversia che coinvolse il presidente del Rovigo, Mario Mantero e un cittadino italiano residente a Bruxelles, Gaetano Donà. Il sig. Mantero chiese al sig. Donà di procurargli dei giocatori belgi, visto che quelli italiani richiedevano un salario troppo alto, ma, una volta trovati i giocatori, il tesseramento non fu possibile a causa delle norme della FIGC. Tali norme infatti non permettevano il tesseramento di cittadini comunitari: fu così che le disposizioni normative della FIGC vennero considerate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea come discriminatorie e lesive della libera circolazione dei cittadini comunitari.

Tutto il contrario di quanto avviene oggi, in quanto i cittadini comunitari possono esercitare una professione, come quella dell’agente sportivo, senza dover realizzare nessun esame come tutti gli altri candidati italiani e senza conoscere nemmeno l’italiano.

 

Silvio Bogliari

 

 

 

 

[1]Art.2 Definizioni: “agente sportivo stabilito: i cittadini dell’Unione Europea che sono abilitati in altro Stato membro a mettere in relazione due o più parti ai fini dello svolgimento delle attività descritte nel precedente art.1, comma 2”.

[2]Art.11 “Agenti Stabiliti”, D.P.C.M, del 23 marzo 2018: “Decorsi tre anni dall’iscrizione nella sezione speciale del registro federale, l’agente stabilito in regola con gli obblighi di aggiornamento che abbia esercitato in Italia l’attività di agente sportivo in modo effettivo e regolare può domandare l’iscrizione al registro federale e a quello del CONI senza essere sottoposto a esame di abilitazione. L’esercizio effettivo e regolare dell’attività di agente sportivo ai sensi del comma precedente è comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi all’anno per tre anni consecutivi nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale”.

[3]Art.4.1 Langue Française : “Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après, les ressortissants communautaires) qui entendent exercer l'activité d'agent sportif en France justifient de la connaissance de la langue française. Leur maîtrise de cette langue doit être suffisante pour garantir la sécurité́ juridique des opérations de placement des joueurs et entraîneurs. La C.F.A.S. peut prendre toute mesure pour s'assurer que lesdits ressortissants ont une connaissance suffisante de la langue française”.