Griezmann e Modric: le denunce arrivano da Madrid

 

Florentino Pérez nei giorni scorsi ha denunciato l’Inter presso la FIFA, per i presunti contatti con il centrocampista Luka Modrice il suo entourage. Nonostante lo stupore iniziale scaturito dalla decisione del club di Madrid, le basi giuridiche per intraprendere un’azione legale contro il club di Milano ci sono tutte.

La FIFA, l’organo che gestisce il calcio a livello internazionale e che controlla i trasferimenti internazionali dei giocatori, specifica nei propri regolamenti le norme obbligatorie per le federazioni nazionali che aderiscono alla FIFA, per esempio, la FIGC o la Real Federación Española de Fútbol; di conseguenza, tali norme sono obbligatorie anche per i membri delle federazioni nazionali, ovvero i clubs, come Inter e Real Madrid. Il fondamento giuridico della denuncia del Real Madrid è l’art.18.3 del Regulations on the Status and Transfer of Players della FIFA, edizione del giugno 2018. Tale articolo stabilisce esplicitamente che: “Un club che intende concludere un contratto con un giocatore professionista deve informare per iscritto l’attuale club del giocatore prima di avviare le trattative con lui[1]”.

Detto questo, la denuncia di Pérez, non rappresenta una novità: il precedente arriva sempre dalla Spagna, sempre da Madrid. Lo scorso dicembre, i dirigenti dell’Atletico Madrid denunciarono presso la FIFA il presunto corteggiamento illecito del Barcellona nei confronti di Antoine Griezmann: anche la denuncia dei colchoneros venne basata sulla stessa violazione dell’art.18.3. I presupposti erano gli stessi, ovvero giocatore con un contratto in vigore e in scadenza nel 2022 nel caso di Griezmann, giocatore con contratto in vigore e in scadenza nel 2020 nel caso di Modric. Allo stesso modo, sempre l’art.18.3 offre un’altra importante base giuridica per i club denuncianti: “Un professionista può essere libero di concludere un contratto con un altro club se il suo contratto con il suo club attuale è scaduto o se scadrà entro sei mesi”. Non essendo stata rispettata nemmeno questa condizione né per il francese né per il croato del Real Madrid, i clubs di appartenenza si difendono impugnando l’art.18.3.

Tuttavia la denuncia dell’Atletico non ebbe conseguenze per una questione di giurisdizione: la FIFA nel caso Griezmann non era competente poiché la controversia non aveva il carattere d’internazionalità, coinvolgendo due club dello stesso paese. A causa del difetto di giurisdizione, gli unici competenti a risolvere il caso Griezmann erano i tribunali sportivi spagnoli.

Al contrario, nel caso di Luka Modric, la FIFA è competente: nell’art.22 del Regulations on the Status and Transfer of Playersviene stabilito che la FIFA ha giurisdizione per ogni controversia di carattere internazionale[2]. Nella controversia tra Real Madrid e Inter si parla di un ipotetico trasferimento internazionale tra due clubs appartenenti a due federazioni diverse e di un tentato trasferimento di un giocatore croato.

Giocatore che nelle ultime ore ha smentito di aver contattato personalmente il club neroazzurro, come era stato riportato dai media negli ultimi giorni. La smentita del giocare si è dimostrata necessaria tanto per rimanere in buoni rapporti con il club di Madrid, come per evitare problemi personali. Bisogna ricordare però che il giocatore si trova in una posizione di forza, più sicura rispetto al club di Milano, poiché non c’è una norma che vieta esplicitamente ad un giocatore di contattare un club, come avviene nell’art. 18.3. Infatti, un articolo che potrebbe essere applicato per sanzionare il giocatore, è l’art. 13 del Regolamento FIFA: “Un contratto tra un giocatore professionista e un club può essere risolto solo dopo la scadenza della durata del contratto o di comune accordo[3]”, che però troverebbe applicazione solo in caso di risoluzione del contratto, che in questo caso non c’è stata. Parimenti, gli altri articoli che puniscono i giocatori, si applicano solo in caso di avvenuta risoluzione del contratto.

Il problema, o la via d’uscita per l’Inter, è soltanto uno: come abbiamo visto, la norma esiste ma non è stata mai applicata, anche a causa delle dinamiche del calciomercato. Applicare per la prima volta tale articolo non sarebbe sbagliato, poiché se le norme esistono devono farsi rispettare; si andrebbe così incontro ad una svolta nel calciomercato. In conclusione, le soluzioni sono due: o si applica tale articolo 18.3 e di conseguenza le previste sanzioni per il club (multa e blocco del mercato) oppure, il suddetto articolo andrebbe derogato, rispettando le consuetudini del calciomercato che non sempre sono limpide e trasparenti.

 

Silvio Bogliari

 

[1]Art.18.3 RSTP: “A club intending to conclude a contract with a professional must inform the player’s current club in writing before entering into negotiations with him. A professional shall only be free to conclude a contract with another club if his contract with his present club has expired or is due to expire within six months. Any breach of this provision shall be subject to appropriate sanctions”.

[2]Art. 22 RSTP:“FIFA is competent to hear: employment-related disputes between a club and a player of an international dimension”.

[3]Art. 13 RSTP: “A contract between a professional and a club may only be terminated upon expiry of the term of the contract or by mutual agreement”.