Quando lo frequentavo io, l’annuale convegno di chiusura del calciomercato estivo si teneva all’ATA Hotel Executive di Milano, ed anche se la Serie A aveva già perso gran parte dello spaventoso appeal che l’aveva contraddistinta negli anni 80’ e 90’, non era improbabile assistere allo scoppio di vere e proprie trattative “bomba” durante le ultime, frenetiche ore di mercato. Oggi, invece, che il convegno si tiene altrove e la crisi è più forte che mai, di grandi colpi “last minute” non se ne registrano più, tant’è che viene da chiedersi come sia possibile che, in una situazione del genere (peraltro ulteriormente aggravata dal Covid19), siano aumentate a dismisura le commissioni riconosciute agli intermediari di mercato.

L’indagine condotta da “La Repubblica”

Si allude a quanto evidenziato da un’indagine condotta dal quotidiano “la Repubblica”, ed in particolare, a quanto affermato dal suo giornalista Franco Vanni, secondo il quale, dal 2015 in poi, le squadre di Serie A avrebbero versato nelle tasche dei procuratori 913 milioni di euro, di cui 138 nell’ultima difficile stagione. Una quantità di denaro spropositata, soprattutto se si pensa che gli stessi club, durante la sessione di mercato estiva 2020-2021, avrebbero destinato più soldi agli intermediari di quanti ne avrebbero effettivamente investiti per rinnovare il proprio parco giocatori. Cifre che si porrebbero perfettamente in linea, però, col trend in corso a livello internazionale, cominciato ben prima del gennaio 2014 - quando ero solito recarmi all’ATA - e culminato con un vertiginoso aumento del 151% del compenso globalmente riconosciuto agli agenti nel quinquennio successivo. 

La proposta di riforma presentata dalla Task Force appositamente incaricata dalla FIFA

Dell’esistenza di questo trend, naturalmente, si è accorta anche la Fifa, tant’è che essa, dopo aver invano tentato di sovvertirlo (liberalizzando l’esercizio della professione nel 2015), ha istituito al suo interno una Task Force e l’ha incaricata di riformare il “Regolamento sullo Status ed il Trasferimento di Calciatori”, nonché di elaborare una serie di soluzioni che possano, tra le altre cose, porre un freno alla capacità degli agenti di condizionare il mercato e di sottrarre ulteriori risorse al movimento calcistico.

Le proposte della Task Force sono confluite nel “White Paper - Transfer System Reform”, una bozza di riforma che, con riguardo ai procuratori sportivi, si propone di raggiungere principalmente i seguenti obiettivi: aumentare lo standard qualitativo medio delle loro prestazioni professionali (al fine di tutelare tutte le parti coinvolte nel trasferimento internazionale di un calciatore) – “internazionale” perché il “Regolamento sullo Status ed il Trasferimento di Calciatori” regola soltanto i trasferimenti di giocatori tra club appartenenti a federazioni diverse; ridurre il loro potere, sia privandoli della possibilità di operare in conflitto di interessi, sia stabilendo un tetto massimo ai loro compensi.

Le proposte di riforma concernenti l’attività di intermediazione sportiva inserite nel “White Paper”

Da un approfondito esame del “White Paper” si evince che, per raggiungere il primo obiettivo, la Task Force propone di: a) reintrodurre l’esame per l’accesso alla professione; b) subordinare l’esercizio del mestiere al rispetto di determinati requisiti attitudinali, etici e morali; c) imporre agli agenti e agli intermediari di iscriversi in un’apposita piattaforma elettronica; d) obbligarli a stipulare un’assicurazione obbligatoria per la copertura dai rischi derivanti dall’esercizio della loro attività professionale; e) sanzionare chiunque si avvalga dell’intermediazione di agenti non registrati nella piattaforma elettronica; f) introdurre meccanismi elettronici automatici volti a segnalare nel TMS (Transfer Market System) l’eventuale presenza di anomalie o violazioni al sistema; g) concedere a ciascun soggetto coinvolto attivamente nel trasferimento di un calciatore la possibilità di segnalare, in forma anonima, la presenza di violazioni alla normativa vigente.

Per raggiungere il secondo obiettivo, invece, la Task Force intende: a) vietare agli agenti ed agli intermediari la possibilità di ricoprire contemporaneamente altri incarichi professionali all’interno di un club appartenente ad una federazione affiliata alla FIFA; b) fissare un tetto massimo al numero di mandati contemporaneamente loro conferibili; c) prevedere dei meccanismi volti a disincentivarli dal minare la stabilità dei contratti in essere tra i club ed i calciatori (con l’ulteriore fine di fare in modo che non venga aggirato il funzionamento del meccanismo di solidarietà previsto dall’art. 21 dell’attuale “Regolamento sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori”); d) proibire agli agenti di rappresentare due o più parti all’interno della stessa trattativa (ad eccezione del caso in cui rappresentino sia il calciatore che il club di destinazione e sempre che ciò avvenga con il consenso informato, scritto ed esplicito di entrambe le parti); e) impedire agli agenti la possibilità di percepire una provvigione superiore al 3% del compenso lordo annuo riconosciuto al calciatore all’interno del contratto stipulato avvalendosi della loro assistenza (e ciò, sia quando abbiano rappresentato quest’ultimo, sia quando abbiano negoziato per conto del club nel quale si è accasato); f) impedire agli intermediari di intascarsi una commissione una tantum superiore al 10% della somma complessiva lorda incassata dal club di provenienza del calciatore, quando è stato proprio quest’ultimo ad essersi avvalso della loro intermediazione per concludere la cessione (in prestito oneroso o a titolo definitivo) del suddetto calciatore.

Il mio giudizio sulle proposte di riforma concernenti l’attività di intermediazione sportiva inserite nel "White Paper"

Come ho già avuto modo di affermare in un mio recente articolo, bisogna sicuramente evitare che pochi intermediari detengano il potere di determinare le sorti dei club senza condividerne il rischio d'impresa, pertanto, non posso che accogliere favorevolmente le proposte di riforma formulate dalla Task Force, tanto più che esse si dirigono nella stessa direzione che io stesso ritenevo bisognasse imboccare, ovverosia quella di impedire agli agenti di ricattare i club agendo in evidente conflitto di interessi e ciò proibendogli di rappresentare due o più parti all’interno della stessa trattativa, con l’unica eccezione precisata, giustamente, al punto d) del paragrafo precedente.

Voglio però sottolineare quanto la Task Force, a mio giudizio, abbia colto nel segno prevedendo un tetto massimo diverso, ma sopratutto più alto, alla provvigione riconoscibile all’intermediario nel caso in cui esso agisca per conto del club intenzionato a cedere un calciatore, rispetto a quando esso rappresenti il calciatore stesso o il club intenzionato ad acquistarne il cartellino a titolo definitivo (o, in terza ed ultima ipotesi, il club intenzionato ad ottenerlo prestito oneroso).

Uno dei problemi più grandi sorti negli ultimi anni, infatti, è stato quello dei parametri 0. Calciatori volontariamente portati oltre la scadenza di contratto dai loro procuratori all’unico scopo di fargli ottenere degli stipendi più alti di quelli che avrebbero potuto spuntare sul mercato se i club determinati ad acquisire le loro prestazioni sportive avessero dovuto pagare alle società di provenienza le somme richieste da queste ultime per cedere i loro cartellini (situazioni, tra l’altro, in cui attualmente l’agente può persino lucrarci sopra facendosi promettere dal club intenzionato ad aggiudicarsi il calciatore una cospicua commissione per avergli procurato un notevole risparmio economico). 

Ebbene, riconoscendo al procuratore che si adopera per trasferire un calciatore sotto-contratto la possibilità di ottenere una commissione più alta della provvigione che esso potrebbe spuntare rappresentando il calciatore free agent al momento della firma del nuovo contratto, si evita che le società di provenienza vengano economicamente danneggiate dalla perdita del calciatore a parametro 0 e si contribuisce a scongiurare che venga aggirato l’obbligo di corrispondere il contributo di solidarietà previsto dall’art. 21 del “Regolamento sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori”: un importante strumento volto all’equa redistribuzione del denaro all’interno del movimento, ma soprattutto, un meccanismo in grado di ridurre parzialmente il gap economico tra le piccole, le medie e le grandi società.

Il contributo di solidarietà

Alla luce di quanto detto, si ritiene doveroso aprire una piccola parentesi sul funzionamento del meccanismo di solidarietà. Meccanismo che la proposta di riforma elaborata dalla Task Force FIFA mira, tra l’altro, ulteriormente a perfezionare in futuro.

Attualmente, il contributo di solidarietà deve essere corrisposto ogni volta che un calciatore sotto-contratto si accasa in una squadra appartenente ad una federazione diversa ed è calcolato sulla base del corrispettivo pagato dal club di destinazione al club di provenienza, sia che il calciatore venga ceduto soltanto a titolo temporaneo (purché dietro il pagamento di una somma di denaro), sia che venga ceduto a titolo definitivo. In particolare, il contributo di solidarietà è fissato in una somma pari al 5% del corrispettivo concordato dalle due squadre per il trasferimento del calciatore  (corrispettivo all’interno del quale devono essere conteggiati anche tutti gli altri eventuali bonus e premi previsti, ma deve essere sottratta l’indennità di formazione eventualmente dovuta al club di provenienza) ed è redistribuito alle società che sono state coinvolte nella sua formazione da quando quest’ultimo ha compiuto dodici anni a quando ne ha compiuti 23. 

Il calcolo della suddivisione del contributo avviene secondo le seguenti regole:     •  dalla stagione in cui il calciatore ha compiuto 12 anni sino alla stagione in cui ne ha compiuti 15, per ogni intera stagione, alle società presso cui era tesserato il calciatore spetta lo 0.25% del costo totale del trasferimento;     •  dalla stagione del sedicesimo compleanno sino alla stagione del ventitreesimo compleanno del calciatore, alle società che hanno provveduto alla sua formazione, spetta per ogni intera stagione, lo 0.50% del costo del trasferimento.

Alla luce di come è attualmente strutturato il meccanismo di solidarietà, è particolarmente evidente perché la FIFA non veda di buon occhio la tendenza dei procuratori a spingere perché il contratto del loro assistito scada prima di essere rinnovato (pratica posta in essere dagli agenti al solo scopo di poter successivamente incamerare cospicue commissioni sui contratti riconosciuti ai loro assistiti-free agent): l’intera manovra non contribuisce soltanto a rendere poco sostenibili nel tempo gli stipendi dei calciatori, ostacola anche il funzionamento del meccanismo di solidarietà, finendo per danneggiare ulteriormente i piccoli club che hanno contribuito a formare il calciatore.

 

Il parere espresso dal Consiglio d’Europa sulle proposte di riforma concernenti l’attività di intermediazione sportiva inserite nel White Paper

Dopo questa breve parentesi, torniamo però al punto precedente. Sulle proposte di riforma concernenti l’attività di intermediazione sportiva elaborate dalla Task Force FIFA si è pronunciato anche il Consiglio d’Europa, sottolineando come esse siano particolarmente apprezzabili e addirittura prive di difetti, se non nel punto in cui la Task Force non ha proposto di estendere fin da subito l’ambito d’applicazione della Clearing House (altra innovativa proposta confluita nel “White Paper”) all’attività degli intermediari. Ma che cos’è una Clearing House? E perché la Task Force FIFA vorrebbe introdurla all’interno del mercato?

La Clearing House

Nel gergo giuridico, una Clearing house altro non è che una controparte automatica e speculare (venditrice nei confronti dell'acquirente originario e acquirente nei confronti del venditore originario) di tutti i contratti stipulati in un particolare settore di mercato. Una controparte contrattuale obbligatoria, dunque, investita del potere di subordinare la possibilità di negoziare un contratto con lei al rispetto di determinati parametri e, di conseguenza, utile a limitare il rischio di inadempimento insito nelle transazioni economiche e funzionale ad escludere i soggetti privi di pre-determinati requisiti etico-giuridici-morali dal mercato.  Nell’ipotesi di riforma elaborata dalla Task Force FIFA, l’introduzione di una Clearing House all’interno dei trasferimenti internazionali di calciatori dovrebbe servire principalmente ad incrementare la trasparenza delle operazioni di mercato e a fare in modo che le indennità di formazione previste all’art. 20 del “Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori” vengano effettivamente versate alle società che hanno realmente contribuito a rendere il calciatore un professionista, cosa che al momento avviene soltanto nel 20% dei casi (va precisato che l’indennità di formazione è un importo fisso, determinato annualmente dalla FIFA, dovuto a tutte le società che hanno tesserato il calciatore nel corso delle stagioni dal dodicesimo al ventunesimo anno di età, tutte le volte in cui il calciatore stipuli il suo primo contratto da professionista oppure venga trasferito ad un club appartenente ad una federazione diversa entro la stagione del suo ventitreesimo compleanno, indipendentemente dal fatto che il trasferimento avvenga a contratto già scaduto o meno). 

Come funzionerebbe la Clearing House

All’interno del “White Paper”, la Task Force FIFA ha deciso di non limitarsi ad ipotizzare l’introduzione nel mercato della sua personale versione di Clearing House, si è preoccupata di disciplinare per filo e per segno anche come essa dovrebbe andare a funzionare. Il funzionamento della Clearing House sarebbe più o meno il seguente:  1) quando verrà raggiunto un accordo per il trasferimento di un calciatore, il club di provenienza e quello di destinazione dovranno inserire i dettagli concernenti l’operazione all’interno del sistema ITMS (international transfer market system) e l’associazione a cui risulterà affiliata la società sportiva di destinazione dovrà chiedere il rilascio dell’ITC (international transfer certificate), il certificato di transfer internazionale; 2) Se il giocatore si troverà a firmare un nuovo contratto da “free agent”, sarà tesserato in qualità di dilettante, oppure si trasferirà dopo aver risolto unilateralmente il contratto col club di provenienza, la sua precedente società non dovrà inserire nessun dato nell’ITMS; Se, invece, il calciatore si trasferirà dopo che le squadre coinvolte nel suo trasferimento avranno raggiunto un accordo per il suo trasferimento a titolo oneroso, entrambi i club dovranno indicare nel sistema le somme fisse e le condizioni aleatorie a cui sarà subordinata la determinazione della cifra finale; Se, in terza ipotesi, il calciatore si trasferirà in un nuovo club dopo che quest’ultimo, non avendo raggiunto alcun accordo col suo club precedente, procederà al pagamento della clausola rescissoria contenuta nel suo contratto, all’interno del sistema dovrà essere indicata la corrispondente somma versata; 3) a questo punto, basandosi direttamente sulle informazioni contenute all’interno del passaporto del calciatore, il TMS calcolerà automaticamente le indennità di formazione dovute dal club di destinazione ai vari club per cui risulterà essere stato precedentemente tesserato il calciatore e, tramite la FIFA, le comunicherà alla Clearing House; 4) La Clearing House valuterà se i club coinvolti nell’operazione rispetteranno i parametri il nuovo regolamento andrà a stabilire e se il giudizio sarà positivo, domanderà al club di destinazione il pagamento dell’indennità, da effettuarsi entro 30 giorni. Se invece il controllo compiuto dalla Clearing House avrà esito negativo, potranno ricorrere due distinte ipotesi: A) se a non superare il controllo della Clearing House sarà il club di provenienza, esso non potrà più prendere parte ad alcuna transazione in cui le norme prevederanno come controparte obbligatoria la Clearing House e non avrà diritto a ricevere alcuna indennità di formazione, salvo superi positivamente il nuovo controllo che la Clearing House stessa sarà chiamata a svolgere entro il semestre successivo (In caso di ulteriore esito negativo, l’indennità verrà riscossa direttamente dalla FIFA e sarà destinata a finanziare programmi volti alla formazione di giovani calciatori, mentre a carico del club verrà aperto un procedimento disciplinare); B) se, al contrario, sarà il club di destinazione a non superare il controllo, esso sarà costretto a versare comunque l’indennità di formazione entro i 30 giorni successivi, ma non potrà partecipare a nuove operazioni per il compimento delle quali le norme prevederanno come parte obbligatoria la Clearing House, salvo riesca a superare un nuovo controllo da parte di quest’ultima nei 6 mesi successivi, pena, come nel caso precedente, l’apertura di un procedimento disciplinare della FIFA a suo carico.

Il parere del Consiglio d’Europa sulla Clearing House che la FIFA sembra determinata ad introdurre

Anche sull’eventuale introduzione della Clearing House, ha già avuto modo di pronunciarsi il Consiglio d’Europa, il quale ha affermato che, sebbene ogni grande novità possa essere valutata soltanto nel medio-lungo periodo ed ovviamente necessiti di piccoli ritocchi dopo la sua implementazione per essere perfezionata, la riforma della FIFA sembra effettivamente destinata a garantire la trasparenza e la tracciabilità di ogni trasferimento internazionale, nonché l’effettivo assolvimento delle obbligazioni riguardanti il pagamento dell’indennità di formazione, strumento molto utile alla redistribuzione del denaro tra le diverse società facenti parte del sistema calcio. Anche per questo il Consiglio d’Europa ha sottolineato l’esigenza di prevedere che anche le commissioni pagate dai club agli intermediari siano destinate ad essere inserite nel sistema e che anche questi ultimi vengano valutati dalla Clearing House. Tuttavia, che questo sia destinato ad accadere appare tutt’altro che scontato. E allora, in attesa di conoscere come recepirà la FIFA il parere del Consiglio d’Europa in materia, non resta che ricordare come le proposte di riforma contenute nel “White Paper” presentato dalla Task Force istituita dalla FIFA siano comunque apprezzabili e che il ritorno alla situazione precedente alla liberalizzazione della professione, con l’introduzione di qualche fondamentale correttivo alla normativa precedentemente vigente (tra tutti, la previsione di un numero massimo di mandati contemporaneamente conferibili al procuratore e l’individuazione di un diverso e più alto tetto massimo alla provvigione riconoscibile all’intermediario nel caso in cui esso agisca per conto del club intenzionato a cedere un calciatore, rispetto ai casi in cui agisca in rappresentanza del calciatore stesso o del club intenzionato ad acquistarlo) non sia affatto un passo indietro, bensì un passo avanti nella giusta direzione: quello della riduzione del potere di cui godono attualmente i procuratori a scapito delle squadre.