Ripartiamo dal principio, dato che in molti hanno riportato solo parte del deferimento iniziale della Procura federale, creando come sempre nel nostro paese discussioni quasi surreali sulla penalità (-15) inflitta alla Juventus. 
Il deferimento del 1.04.2022 riguardava sia la Juventus Spa che ogni singolo componente del CDA (e altri dirigenti), DEFERITI con accuse diverse. Caro Omar Savoldi, non era difficile da capire!

Il deferimento della Juventus, accusata per violazione dell'ART. 6 comma 1 e 2 e ART 31 comma 1 CGS (lo trovate comunque ripetuto nelle motivazioni di condanna a pagina 14/36)

  • La società FC Juventus Spa a titolo di responsabilità:
  1. a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021;
  2. b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai riAndrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Federico Cherubini, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;
  3. c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Vellano, Garimberti, Grazioli-Venier, Arrivabene, Hughes, Marilungo e Roncaglio, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione

Il deferimento per tutti i singoli dirigenti (pagine 1,2,3,4), invece, riguarda la violazione dell'ART.4 e 31 comma 1, della giustizia sportiva. Deferiti: 1Paratici, 2Agnelli, 3Cherubini , 4Nedved, 5Arrivabene, 6Vellano, 7Garimberti, 8Grazioli-Venier, 9Hughes,10Marilungo,11 Roncaglio, 

  • la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale

Come si nota chiaramente, a differenza di quello che dice la difesa della Juventus (in interviste e commenti vari) e quello che scrive la maggioranza dei giornali (che continuano a copiarsi notizie senza verificarle), i capi d'accusa che hanno portato alla condanna esistono tutti dal primo deferimento.
Ora tutti cercano di creare confusione, molti scrivono che l'ART 4 (l'unico che può dare penalizzazioni in punti, anche questo vero a metà, teoricamente l'art 31 se contestato anche nel comma 2 prevede  sanzioni in punti ma sarebbe stato infierire) non era contestato alla Juventus Spa, questo è vero ma è STATO CONTESTATO ad 11 dirigenti quindi  anche alla società, perché l'ART 4 CGS prevede sanzioni sia a carico dei dirigenti/tesserati che della società ! 

Art. 4 Obbligatorietà delle disposizioni generali
I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. 2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). 3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Art. 8 Sanzioni a carico delle società
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una 12o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

  • a) ammonizione;
  • b) ammenda;
  • c) ammenda con diffida;
  • g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;

Art. 9 Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società
1. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l’applicazione degli articoli 16, comma 3 dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

  • a) ammonizione;
  • b) ammonizione con diffida;
  • c) ammenda;
  • d) ammenda con diffida; 
  • e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
  • f) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

  • g) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

  • h) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro. I soggetti colpiti da tale inibizione possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, attività amministrativa nell'ambito delle proprie società nonché partecipare e rappresentare, anche con l'esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all'ordine del giorno della assemblea. La sanzione della inibizione non può superare la durata di cinque anni. Gli organi della giustizia sportiva che applichino tale sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità, possono disporre, altresì, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC."

Più chiaro di cosi non riesco!
Altra cosa che leggo troppo spesso tra i giornalisti juventini, i sedicenti tali ed i suoi tifosi che contestano la corte federale, è di non aver dato il giusto peso ad un'intercettazione tra Bertola e Cherubini. Ovviamente tutti questi giudicano la Corte su imbeccata di Elkann e avvocati difensori, senza andare a controllare, facendo l'ennesima pessima figura. Tra l'altro, ricordo, un'intercettazione a favore dubito possa aver valore su le prove portate alla luce dalla Procura di Torino.

"Alla luce del richiamato contenuto dell’art. 4, comma 1, CGS, è anche irrilevante verificare se possa distinguersi la falsità di un bilancio rispetto alla mera non conformità di esso ai principi contabili applicabili alla società che debba redigere quel dato bilancio (dunque irregolare). Risulta assai poco significativo l’accento posto dalla difesa della FC Juventus S.p.A. su uno scambio (all’interno di un panorama particolarmente fosco derivante dal quadro probatorio che si è sopra descritto) nel quale Federico Cherubini in una interlocuzione del 15.7.2021 con altro dirigente (Stefano Bertola) afferma che se si cerca il dolo non lo si troverà. La non conformità di comportamento e l’irregolarità dei bilanci, per usare le stesse parole utilizzate dalla FC Juventus S.p.A.,vanno comunque riconosciute. E quand’anche si ricostruissero tutte le vicende oggetto d’indagine in termini di colpa, l’illecito disciplinare sportivo resterebbe comunque integrato, non essendo necessario secondo la giurisprudenza di questa Corte la sussistenza di stato soggettivo del dolo specifico, né per le persone fisiche (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 90/2021-2022), né per la responsabilità della società (Corte federale d’appello, SS.UU. n. 122/2018-2019)."

Non piace il giudizio dato? Ci può stare ma dire che non è stata trattata o presa in considerazione la conversazione Bertola-Cherubini, è falso!
Altra cosa falsa che si racconta è che la corte federale non poteva inasprire la pena, anche qui condannati bianconeri NON è VERO come vi ricorda sempre la corte federale!

La Corte federale è, invero, chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità e deve quindi proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati, potendo anche aggravare la sanzione richiesta dalla Procura federale (Corte federale d’appello, n. 117/CFA/2020-2021).
Proseguendo...
Nel caso specifico devono essere ponderati quanto meno i seguenti elementi:

  1. (a) la natura ripetuta, su più esercizi, del comportamento censurato e, dunque, la relativa effettiva qualificazione come sistematica;
  2. (b) la rilevanza del comportamento sullaripetuta violazione dei principi di verità e correttezza dei bilanci interessati dalle operazioni sopra descritte, ancheindipendentemente da una specifica quantificazione numerica della alterazione (comunque oggettivamente rilevante) ed ancheindipendentemente dalla qualificazione di detti bilanci come falsi;
  3. (c) la particolare rilevanza che deve essere assegnata ad un talecomportamento di inattendibilità dei bilanci rispetto al grado specifico di lealtà che deve essere richiesto ad una società sportiva, amaggior ragione ove essa abbia deciso di quotarsi;
  4. (d) la già richiamata invasività della consapevolezza a più livelli dirigenziali esocietari di un comportamento non corretto (sul piano quanto meno sportivo);
  5. (e) le modalità specifiche con le quali il comportamento ha costantemente alterato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, essendo emersi episodi di oggettiva opacità rispetto alla natura coeva e permutativa delle operazioni di scambio, così come episodi di mancata comunicazione di carteggi ritenuti dalla stessa FC Juventus S.p.A. rilevanti per la determinazione dei corretti valori delle operazioni compiute o addirittura episodi di modificazione delle fatturazioni al fine di non far emergere i fenomeni integralmente compensativi delle operazioni condotte;
  6. (f) lo stesso necessario intervento della Consob a fini di enforcement dell’informazione contabile (con una delibera Consob che non risulta impugnata dalla FC Juventus S.p.A.), misura quest’ultima che, benché non impugnatoria dei bilanci della FC Juventus S.p.A., ha particolare valenza di comunicazione al pubblico del comportamento corretto (invece inadempiuto) che l’emittente avrebbe dovuto avere.  

Tutte queste considerazioni portano dunque ad una sanzione che deve essere proporzionata anche all’inevitabile alterazione del risultato sportivo, che ne è conseguita tentando di rimediare ad una tale alterazione, così come deve essere proporzionata al mancato rispetto dei principi di corretta gestione che lo stesso Statuto della Figc impone quale clausola di carattere generale in capo alle società sportive (art. 19 Statuto Federale Figc).
Credo che a questo punto abbiamo motivato, anche se non condividete. Non si può leggere l'affermazione "non hanno dato spiegazioni sui 15 punti di penalità", che in massa scrivete.
Che vi dovevano scrivere? I punti di penalità per ogni singola condanna? Spero stiate scherzando!

E' comunque facile ipotizzarli

  • 11 condanne tra dirigenti e tesserati per violazione art.4 CGS, -11,
  • condanna per la Juventus spa violazione art 4 CGS -4. In totale
  • - 15.
  • Tutti i dirigenti puniti anche con inibizioni di diversa entità per violazione dell'art 31 comma 1 CGS 

Un'altra intercettazione ci dice che QUALCUNO MENTIVA SAPENDO DI MENTIRE...
Almeno fino quando non si saprà, quanti e per quanto hanno coperto la Juventus, dovremmo aspettare il processo penale, diffidate di tutti quelli scrivano a favore della Juventus non contestando il merito delle motivazioni di condanna ma "inventando di sana pianta" notizie o accuse del tutto prive di fondamento!
Qualcuno dovrà controllare quello che sapevano realmente e quello che invece scrivevano i vari giornalisti e prendere provvedimenti!

"Del pari rilevante, nel contesto sopra detto, anche l’intercettazione del 21settembre 2021 (riportata nel file n. 660969 trasmesso dalla Procura della Repubblica di Torino), nel corso della quale Fabio Paratici, commentando un intervento di Fabio Cherubini e quasi sfogandosi dell’essere considerato responsabile isolato, risponde 

  • FP "Sì, ma non è che...se volevi mettere 400 milioni 5-6 anni prima, te li facevo mettere!”
  •  l’interlocutore (giornalista) [il fatto che non si riporti nome e cognome mi irrita e non poco]: “Bravo! È quello che ho detto io, per quello ho detto: Scusami, abbi pazienza! gli ho detto Claudio, eh no! Perché io voglio dire non è che Paratici si svegliava la mattina e diceva: oggi voglio fare una bella plusvalenza! È che a un certo punto, facevate due conti, lo chiamavate e gli dicevate: devi fare 100, devi fare 150, devi fare 70! E lui poi ve le faceva! E ringrazia che le faceva, perché così avete mascherato i problemi per 3 anni, eh! Ho detto, dico perché poi quello ha fatto, non è che...”.

  • ed ancora FP: “Eh! No, per 6 o 7, però va bene... magari 3, magari 3, magari 3”

Ora capisco questa frenetica corsa, dei giorni scorsi, nella difesa della Juventus da parte di molti giornalisti e qualunquisti bloggatori...
Le intercettazioni lasciano pochi dubbi..  
Questi sono gli onesti secondo Andrea Agnelli, quelli che appena sono finiti sotto indagine hanno smesso di vincere e hanno accumulato debiti su debiti... cosa che le indagini sembrano confermare, come rilevato dalla Consob, dalla procura di Torino ed ora dalla Corte Federale! Tutti organi che contano molto di più di un qualsiasi Marchisio o Savoldi, che grida allo scandalo senza nemmeno aver letto e compreso (Savoldi non ha compreso le accuse, figuriamoci le motivazioni) le motivazioni... e di qualsiasi giornalista che pur sapendo preferiva non scrivere.
Complimenti alla Procura di Torino per esser riuscita a non far trapelare le indagini sulla Juventus Spa, senza riservatezza su quelle indagini oggi non si avrebbero tutte queste intercettazioni e documenti che sono stati decisivi per la condanna.

Ora aspettiamo che Chinè inizi gli altri "attacchi"... sperando poi si possa passare ad altre società, anche se dubito che qualcuno abbia fatto 1/10 di quello fatto dalla Juventus.
Lette le motivazioni la penalizzazione è nulla, il Chievo Verona prese -3 punti per la sola condanna del Presidente nel 2018.

Il Sig. Luca Campedelli, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società Chievo Verona Srl, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS ( vigente ratione temporis) e dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale[...]

motivazioni: "Alla luce degli atti, infatti, appare evidente che le operazioni di scambio di calciatori indicate nel deferimento, unitamente agli altri elementi di fatto compiutamente ivi descritte, evidenziano che i vertici delle due Società hanno posto in essere una sistematica operazione di mercato, non già un’episodica operazione, legata al valore attribuito intuitu personae al particolare ipotetico talento riscontrabile in uno o più giocatori, volta inevitabilmente ad sopravvalutare i dati di bilancio mediante, appunto, il sistema delle ccdd. “plusvalenze”.
Se, da un lato puó essere vero che la circostanza che tali operazioni, inserendosi in una contrattazione di libero mercato, non sono ancorate a fattori valutativi normativamente predeterminati, appare altrettanto evidente che, poiché idonei ad influire positivamente su dati di bilancio che, ai sensi di legge, devono essere basati su criteri di veridicità, correttezza e prudenza, l’evidente sopravvalutazione dei calciatori, unitamente alle concrete modalità di utilizzo degli stessi, all’anomalo sostanziale inutilizzo di gran parte degli stessi (che venivano immediatamente trasferiti ad altre Società di serie minore localizzate il più delle volte nell’area geografica coincidente con quella della Società cedente), all’assenza di contratti di natura economica stipulata fra i calciatori e le Società e, soprattutto, l’elevato valore di compravendita, non comportante, tuttavia, alcun esborso economico, ma solo rilevantissimi effetti finanziari soprattutto se rapportato ai prezzi di cessione di altri giocatori professionistici di ben altra indubbia caratura sia dalla parte del Chievo che dalla parte del Cesena conducono a ritenere raggiunta la prova degli illeciti contestati dalla Procura Federale."

Come già avevo scritto: condanne, che lette le motivazioni sono molto simili, quella alla Juventus non è la prima condanna e non sarà l'ultima! 
Non capisco dove è l'illogicità della condanna... perché si chiama Juventus invece di Chievo Verona, non dovrebbe essere punita?! Non "dobbiamo rischiare" di mandare in B (la tristezza è che è scritto anche nelle memorie difensive della Juventus) la squadra con il fatturato più alto perché gli si contestano poco più di 100 mln di "plusvalenze artefatte" su un fatturato dell'ultimo triennio di 1625 mln?
Nemmeno questa sarebbe giustizia!

P.S. Per Omar Savoldi (contestazioni poste anche direttamente sotto il tuo "articolo"): quando si criticano le motivazioni della Corte federale lo si fa con le prove (cioè il deferimento) non con le parole di fantomatici avvocati esperti ... se avessi cercato il deferimento iniziale del 1/04/2022 non avresti fatto questa pessima figura...
Sono gli articoli come il tuo (con 0 prove) che fanno indignare un'intera tifoseria e società da tutta l'Italia!
"Come a Norimberga, la legge va rispettata anche quando non c'è. Ma vale solo per la Juventus".
Anche il titolo è incommentabile: a me moderano cose molto meno pesanti... 

Riporto anche i deferimenti in integrale (per Savoldi, che almeno li potrà leggere per la prima volta! E non è l'unico, mi è capitato per caso e non potevo non criticare i troppi errori).
Come da motivazioni, per evidenziare maggiormente gli errori di tutti quelli che dicono che alla Juventus non era stato contestato l'articolo 4 del CGS. Già l'ho scritto, ma dato che siete molto duri... ve lo riscrivo la seconda volta nello stesso pezzo... cosa pessima... ma qualcuno deve farvelo entrare in testa!

RITENUTO IN FATTO (da pagina 1)
Con atto di deferimento prot. 7506/233pf21-22/GC/GR/blp

del giorno 1.4.2022
la Procura federale deferiva al Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare i soggetti e le società che seguono:

1. Il Sig. Fabio Paratici, Chief Football Officer della società FC Juventus Spa nelle stagioni sportive dalla 2018/2019 alla 2020/2021, dotato di poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Elia Petrelli al prezzo di € 8.000.000; in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Manolo Portanova al prezzo di € 10.000.000; in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Nicolò Rovella al prezzo di € 18.000.000; in data 11 gennaio 2021 trasferimento di Kevin Monzialo al prezzo di € 2.500.000; in data 21 gennaio 2021 trasferimento di Christopher Lungoyi al prezzo di € 2.500.000; in data 27 gennaio 2021 trasferimento di Franco Daryl Tongya Heubang al prezzo di € 8.000.000; in data 27 gennaio 2021 trasferimento di Marley Ake’ al prezzo di € 8.000.000; in data 15 gennaio 2021 trasferimento di Giulio Parodi al prezzo di € 1.320.000; in data 15 gennaio 2021 trasferimento di Davide De Marino al prezzo di € 1.500.000; in data 30 giugno 2020 trasferimento di Mamadou Kaly Sene al prezzo di € 4.000.000; in data 30 giugno 2020 trasferimento di Albian Hajdari al prezzo di € 4.380.000; in data 14 luglio 2020 trasferimento di Felix Victor Anlong Nzouango Bikien al prezzo di € 1.900.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Eric Lanini al prezzo di € 2.385.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Alessandro Minelli al prezzo di € 2.910.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Edoardo Masciangelo al prezzo di € 2.336.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Matteo Luigi Brunori al prezzo di € 2.850.000; in data 28 giugno 2020 (accordo preliminare) trasferimento di Leonardo Loria al prezzo di € 2.500.000; in data 28 giugno 2020 (accordo preliminare) trasferimento di Stefano Gori al prezzo di € 3.200.000; in data 29 gennaio 2019 trasferimento di Emil Audero al prezzo di € 20.000.000; in data 29 gennaio 2019 trasferimento di Daouda Peeters al prezzo di € 4.000.000; in data 31 luglio 2019 trasferimento di Erasmo Mulé al prezzo di € 3.500.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Nicolò Francofonte al prezzo di € 1.700.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Erik Gerbi al prezzo di € 1.300.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Matteo Stoppa al prezzo di € 1.000.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Giacomo Vrioni al prezzo di € 4.000.000; in data 30 giugno 2019 trasferimento di Andrea Adamoli al prezzo di € 500.000; in data 13 luglio 2019 trasferimento di Leonardo Mancuso al prezzo di € 4.500.000; in data 30 giugno 2019 trasferimento di Marco Olivieri al prezzo di € 2.400.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Matheus Pereira Da Silva al prezzo di € 8.000.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Alejandro José Marques Mendez al prezzo di € 8.200.000; in data 30 giugno 2020 trasferimento di Pablo Moreno Taboada al prezzo di € 10.000.000; in data 30 giugno 2020 trasferimento di Felix Alexandre Andrade Sanches Correia al prezzo di € 10.508.800; indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte ai Consiglieri di Amministrazione della Società; 

2. Il Sig. Federico Cherubini, Head of Football Teams & T.A. della società FC Juventus Spa nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, dotato di poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 11 settembre 2020 trasferimento di Tommaso Barbieri al prezzo di € 1.400.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Rafael Alexandre Bandeira Da Fonseca al prezzo di € 1.500.000; in data 11 settembre 2020 trasferimento di Francesco Lamanna al prezzo di € 900.000 indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte ai Consiglieri di Amministrazione della Società; 

3. Il Sig. Andrea Agnelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; 

4. Il Sig. Pavel Nedved, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

5. Il Sig. Enrico Vellano, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018 la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi; 

6. Il Sig. Paolo Garimberti, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

7. La Sig.ra Assia Grazioli-Venier, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

8. Il Sig. Maurizio Arrivabene, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

9. La Sig.ra Caitlin Mary Hughes, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a)aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi; 

10. La Sig.ra Daniela Marilungo, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a)aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

11. Il Sig. Francesco Roncaglio, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

62. La società FC Juventus Spa a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai riAndrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Federico Cherubini, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Vellano, Garimberti, Grazioli-Venier, Arrivabene, Hughes, Marilungo e Roncaglio, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

Resta quindi intatto il punto centrale della contestazione disciplinare: la condotta della FC Juventus S.p.A. e dei relativi amministratori e dirigenti - per tutto quanto sopra spiegato - viola l’art. 4, comma 1, CGS oltre che l’art. 31, comma 1, CGS.

Penso di aver dimostrato quante cose false continuo a leggere, colpevole o meno, nessuno dei contestatori bianconeri giudica le motivazioni nel merito, ma solo generalizzando in modo da mandare tutti in confusione, anche loro stessi!