In questa indimenticabile estate, fatta di acquisti incredibili, vi è purtroppo un altro episodio che sta tenendo banco tra i giornali: quello della penalizzazione del Chievo. Per via dell'affaire false plusvalenze, il club clivense, nelle sue personalità societarie di spicco, era stato deferito al Tribunale Federale Nazionale per violazione dell'obbligo di osservanza delle norme federali e dei doveri di lealtà, correttezza e probità, di cui al codice di giustizia sportiva, a vario titolo agli articoli:

- 1-bis, comma 1, che recita: "Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva";

- 1-bis, comma 5: "Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche isoci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale";

- 8, comma 1: "Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali";

- 8, comma 2: "Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia";

- 8, comma 4: "La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell’art. 18, comma 1".

Tutti in relazione con l'articolo 19 dello Statuto Federale FIGC, che recita, al comma 1: "Le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell’equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI";

- Al comma 2: "Nei confronti delle società professionistiche la FIGC può esercitare i poteri di denuncia al Tribunale previsti dall’art. 2409 del codice civile";

- Ed infine, al comma 3: "Per i compiti di cui ai commi precedenti, la FIGC si avvale di un organismo tecnico di controllo denominato Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (COVISOC)".

L'accusa è ormai notoria, ovvero quella di aver realizzato, dal 2014 sino al 2017, delle false plusvalenze allo scopo di fare apparire un patrimonio netto superiore a quello realmente esistente, un tema ormai di moda nello scenario calcistico europeo, e che ora con il caso Chievo sembra non riguardare solamente club nelle coppe europee, ma anche al di fuori di esse. Cosa è accaduto allora, nello specifico? Che l'avvocato dei dirigenti deferiti ha mosso una preliminare eccezione di improcedibilità, ovvero prima ancora di entrare nel merito del deferimento (che sono le accuse mosse contro il Chievo), e questo perché la Procura Federale disattese la richiesta di audizione di Luca Campedelli e degli altri dirigenti, formulata il 15 giugno 2018. Prima quindi dell'atto di deferimento del 25 giugno 2018, ed inoltre anche prima dei termini che la stessa Procura Federale aveva concesso per poter richiedere l'audizione, ovvero di poter ascoltare ciò che avevano da dire il presidente del Chievo Verona e i restanti dirigenti coinvolti.

Nell'udienza del 17 luglio, la Procura Federale ha risposto all'avvocato dei deferiti clivensi che i termini per questa richiesta erano già scaduti, sia considerando quello del 17 maggio della conclusione delle indagini e ritenuto dalla Procura come unico valido, e sia quelli del 28 maggio che erano stati ri-notificati "per mera cortesia", secondo quella che è la tesi della Procura Federale, ma con il termine per essere ascoltati di 10 giorni anziché 20. Di conseguenza, secondo la loro interpretazione, l'eccezione mossa era da considerarsi non valida. L'avvocato della società di Verona ha replicato a queste considerazioni, oltre che a quelle riguardanti i deferimenti, e tutto è stato rinviato alla decisione di ieri, che ha sancito le punizioni attese per il Cesena, ma non quelle del Chievo.

Questo perché il Tribunale ha tenuto conto di un precedente molto simile, e dalla cui decisione "non vi è motivo di discostarsi". In quella decisione venne stabilito, riguardo al termine fissato per l'eventuale richiesta di audizione, che "...Non v’è dubbio che tale termine sia soltanto finale e che la Procura ben possa formalizzare il deferimento prima della sua scadenza. Tuttavia, se la richiesta di audizione perviene alla Procura prima che questa abbia concluso il procedimento, l’organo inquirente non può prescinderne", in quando andrebbe incontro a lesione il diritto dell'accusato di potersi validamente difendere in un processo, un diritto pienamente garantito e protetto dall'articolo 24 della Costituzione e dall'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Tutto finito quindi? Tecnicamente no, perché può comunque essere riproposto un nuovo procedimento, ma che deve trovare la sua conclusione prima dell'inizio del campionato: non si può, infatti, retrocedere una squadra a campionato iniziato. Sarà una corsa contro il tempo in tutti i sensi. E a quel punto, se dovesse avere luogo, si dovrà prendere una decisione riguardo alla vicenda plusvalenze. Sarà positiva? Negativa? Non si riuscirà ad imbastire un nuovo processo entro i termini? Solo il tempo potrà dirlo.