Quando, per imporre certi comportamenti, è necessario arrivare a formulare una sanzione, significa che siamo ancora in un sistema profondamente incivile. D'altronde è evidente che senza sanzione penale o amministrativa le norme comportamentali possono essere violate con estrema facilità. Serve il deterrente. E' sempre stato così e probabilmente continuerà ad esserlo ancora per lungo tempo.

Arriva l'articolo 11 bis che punisce in modo pesante, anche se non pesantissimo, le condotte violente contro gli ufficiali di gara.
Ma la norma per come scritta si presterà ad interpretazioni che possono portare alla sanzione a chi con veemenza ed in modo aggressivo, furibondo, scene tipiche nel calcio, protesta contro l'arbitro. Senza che sia necessario alcuna lesione.

 Questa la norma:

 Art. 11 bis Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara
1. Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara.
2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di squalifica.
3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di inibizione.
4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
5. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai commi precedenti appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.