La nuova stagione che è alle porte inizia a livello professionistico già in modo zoppicante.
Come è noto il Consiglio Federale della FIGC ha ratificato le esclusioni dal campionato di serie C della Fidelis Andria, della Reggiana e del Mestre. In serie B fuori l'Avellino, il Bari e il Cesena. Si son salvate invece il Cuneo, la Lucchese, il Matera, il Monza, la Pistoiese e la Triestina. Nella massima Serie esplode il caso Parma che partirà con ben 5 punti di penalizzazione. Una enormità soprattutto per un campionato equilibrato verso il basso come quello della Serie A.
 
Le contestazioni
Come è noto con provvedimento n. 169/1349pf17-18/GP/GT/ag del 5 luglio 2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare Calaiò Emanuele, calciatore tesserato per la Società Parma Calcio 1913 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, per avere, prima della gara Spezia - Parma del 18/05/2018, valevole per il Campionato Professionistico di Serie B 2017/2018, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, tentando di ottenere un minor impegno agonistico da parte dei calciatori dello Spezia Calcio, Signori Filippo De Col e Claudio Terzi, per assicurare alla propria squadra un risultato favorevole nell’incontro in questione, e, in particolare, inviando a tal fine a Filippo De Col in data 14/05/2018, a mezzo dell’applicativo di messaggistica WhatsApp, i seguenti messaggi: “ ” - “Dillo anche a claudiein” - “Soprattutto col rapporto che avete con me. Veniva coinvolta anche la Società Parma Calcio 1913 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 4, comma 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato Calaiò.
 
Le richieste di sanzioni
In prima battuta per Calaiò Emanuele, veniva richiesta una squalifica di anni 4 (quattro) e ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00); - per la Società Parma Calcio 1913 Srl, penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da computarsi sulla classifica finale del campionato 2017/2018 o, in subordine, penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nel campionato 2018/2019.
 
La responsabilità del giocatore
Nel merito del provvedimento del 23 luglio è emerso come "provato che il Calaiò, nell’inviare all’ex compagno De Col i messaggi in questione, abbia posto in essere il tentativo di illecito previsto dall’art. 7, comma 1, CGS, irrilevante essendo che, nello specifico, a tutto voler concedere, questi possa essersi riferito unicamente alla propria incolumità fisica. E’ di tutta evidenza, invero, che anche la sollecitazione e/o l’invito ad omettere interventi di gioco sulla propria persona, ove accolta, possa ritenersi idonea, quanto meno in termini di tentativo, ad alterare l’andamento e/o lo svolgimento della gara. A nulla rileva, pertanto, che con il quarto messaggio il calciatore, evidentemente preoccupato dalla mancata risposta dell’interlocutore, abbia cercato di porre nel nulla i precedenti messaggi che, in quanto rivolti a soggetto “con competenze e responsabilità di ruolo adeguati”, erano comunque giunti nella sfera di conoscenza del destinatario e suscitato nel medesimo, solo per usare un eufemismo, sicura perplessità".
 
La responsabilità oggettiva del Parma
I giudici affermano che " Della condotta ascritta al proprio tesserato risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ex artt. artt. 7, comma 2, e 4, comma 2, del CGS la Società Parma Calcio 1913 Srl. Il Tribunale ritiene che la penalizzazione riferita alla classifica del campionato di Serie B appena conclusosi, oltre che estremamente afflittiva per la Società Parma Calcio, si porrebbe anche in aperto contrasto con lo stesso principio di afflittività previsto dall’art. 18, comma 1, lett. g) del CGS. Quanto al primo profilo, mette conto evidenziare che si è in presenza, nella specie, di un tentativo di illecito decisamente respinto dai destinatari dei messaggi e la cui conoscenza da parte della Società Parma Calcio non è stata in alcun modo nemmeno ipotizzata; l’odierna decisione, pertanto, viene assunta allo stato degli atti, in quanto non sentiti i dirigenti della Società e non approfondita l’indagine con riferimento al suo tesserato Ceravolo Fabio (autore dei messaggi indirizzati al calciatore spezzino Alberto Masi) il quale, se pure pronto a mettere a disposizione della Procura Federale il proprio telefono cellulare, non ha potuto dare corso a tale disponibilità per lo smarrimento del terminale, come da denuncia presentata all’autorità giudiziaria nel medesimo giorno dell’audizione."
 
Promozione conquistata sul campo salvo nuovi elementi che emergeranno nelle indagini future
"Rileva, dunque, che il tentativo di illecito è stato respinto dai destinatari e che, per quanto è dato sapere, salvo ulteriori elementi che dovessero emergere da eventuali successive indagini, la Società ha conseguito sul campo la posizione finale in classifica che le ha consentito la promozione diretta in Serie A. Quanto al secondo profilo, alfine, mette conto evidenziare che, a mente dell’art. 18, comma 1, lett. g) del CGS, la penalizzazione va operata con riferimento alla stagione sportiva in corso e, solo ove si appalesi inefficace, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva successiva, di talché, dovendosi individuare la stagione sportiva in corso in quella 1° luglio 2018/30 giugno 2019, la infliggenda penalizzazione sul punteggio non potrà che scontarsi in tale stagione sportiva."

Il provvedimento finale
La sanzione definita come congrua in parziale accoglimento della richiesta subordinata formulata dalla Procura Federale, è quella di cui al dispositivo per il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare è stata la seguente: Calaiò Emanuele: squalifica di anni 2 (due) e ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00); - Società Parma Calcio 1913 Srl: penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nel Campionato 2018/2019.

La domanda che sorge è la seguente: il Parma, dunque, è solo vittima? E' vittima di un comportamento sbagliato di un suo giocatore? Di una responsabilità oggettiva che lo penalizza in modo pesante ?