Ricordate il grande clamore mediatico suscitato dal gesto di un giocatore di calcio a Marzabotto, quando esultò mostrando la maglia fascista e con il gesto fascista?  Quasi quasi ci si strappava i capelli per l'indignazione. La rabbia, l'incredulità. Tra chi evocava pene quasi capitali a chi evocava espulsioni a vita dal campo di calcio. Quando poi è noto a tutti che negli stadi, in tantissime curve mai nulla si è fatto per contrastare tifosi organizzati di matrice nazista o fascista, ci si è sempre voltati dall'altra parte. E per coerenza per quale diamine di motivo il giocatore che si è reso protagonista di un gesto ignobile doveva essere punito diversamente? Colpirne uno per educarne mille? Oppure semplicemente quel gesto è caduto nel momento sbagliato, perchè in prossimità della campagna elettorale, perchè se fosse accaduto in altra circostanza, son certo che non ci sarebbe stata la stessa reazione almeno a livello nazionale. Se il caso Anna Frank fosse accaduto in altra circostanza lontana dalla campagna elettorale, avrebbe fatto il giro dei media così come è poi accaduto? Ne dubito fortemente. Piaccia o non piaccia la realtà è questa.  Anche perchè non è la prima volta che dei giocatori anche in Italia esultano in quel modo e non mi pare di aver notato le stesse reazioni.
Certo, non è da escludere che ora si sia riscoperto un condiviso sentimento antifascista, rimasto sopito a livello istituzionale per decenni tollerando di tutto e di più. Meglio tardi che mai, si dirà. Sarà.
 
Il Procuratore Federale Interregionale F.F. e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, a seguito di attività di indagine e all’esito della Comunicazione di conclusioni delle indagini del .12.2017 , hanno deferito al Tribunale Federale Territoriale Emilia Romagna "per avere in qualità di calciatore tesserato per la SSD 65 Futa , in occasione della gara del campionato regionale Emilia Romagna di 2° Categoria – Girone I Marzabotto Calcio 2000 – 65 Futa , disputata a Marzabotto il giorno 12.11.2017 , posto in essere condotta che integrava gli estremi della propaganda ideologica vietata dalla legge, inneggiante a comportamenti discriminatori ed inoltre idonea a costituire incitamento alla violenza o a costituirne apologia, esultando dopo una propria segnatura, togliendosi la maglia di gioco, mostrando “una maglia nera con tricolore e aquila e simbologia della Repubblica Sociale Italiana ”, correndo verso la tribuna ed indirizzando ai propri tifosi un saluto “ con il braccio destro teso in alto e mano tesa ” , con l’aggravante della premeditazione in quanto la maglia nera con lo stemma della Repubblica Sociale risultava indossata dallo stesso sin dall’inizio della gara".
Un dirigente " per avere nella qualità di Dirigente Responsabile tesserato per la SSD 65 Futa , in occasione della gara del campionato regionale Emilia Romagna di 2° Categoria – Girone I Marzabotto Calcio 2000 – 65 Futa , disputata a Marzabotto il giorno 12.11.2017 , omesso di vigilare e controllare che i propri calciatori indossassero indumenti idonei e conformi alle norme federali , consentendo e comunque non impedendo al proprio tesserato Luppi Eugenio Maria di indossare sotto la maglia ufficiale di gioco “una maglia nera con tricolore e aquila e simbologia della Repubblica Sociale Italiana ” idonea a costituire apologia e incitamento alla violenza e di incidere in termini di offesa per la comunità locale notoriamente riconosciuta quale simbolo della resistenza antifascista", nonchè la società.
 
 
Cosa si contesta nello specifico?  che "le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva." 
Che"costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori." Che "i dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui alle lettere c) e g) dell’art. 19, comma 1, anche cumulativamente".
E cosa si rischia?
Dalla banale ammenda al divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA.